Un privato cittadino, attraverso la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , ha posto alcuni quesiti di acustica ambientale che interessano la sua abitazione. Risponde per Arpacal, l’ing. Nicola Miglino, esperto in acustica, del Servizio Tematico Radiazioni e Rumore del Dipartimento di Cosenza nonché rappresentante, per conto dell’Agenzia Ambientale calabrese, nel tavolo tecnico nazionale di coordinamento in materia di inquinamento acustico, previsto dal Decreto legislativo 42 del 2017.
Vicino all’ edificio in cui sono proprietario di un appartamento c’è un chiosco –bar in legno, fisso, che in estate propina musica e karaoke fino all’ una di notte ( c’è un’ ordinanza del sindaco che lo consente).
A meno di una specifica Ordinanza che preveda anche una deroga ai limiti acustici, l’attività può svolgere quanto sopra specificato nel rispetto dei limiti di Legge.
Il problema è il volume e per questo vorrei sapere come fare per far effettuare un controllo per l’inquinamento acustico. Cosa devo fare? A chi mi rivolgo? Devo affrontare delle spese?
Per quanto riguarda la verifica dei limiti di legge, la richiesta può essere fatta direttamente ad Arpacal, a carattere oneroso per il richiedente, oppure, ed in questo caso senza alcuna spesa per il richiedente, al Comune, alle Forze dell’Ordine o anche all’Autorità Giudiziaria che, al fine di procedere all’accertamento tecnico richiesto, si avvalgono della collaborazione di Arpacal.
A quanti decibel si arriva a poter affermare che c’è inquinamento acustico?
I limiti sono molteplici e diversi a seconda della tipologia di sorgente e di verifica richiesta. Predetti limiti e modalità di controllo sono normati dalla legge Quadro sull’inquinamento Acustico n°447/95, dalla Legge Regionale n°34/2009, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal Decreto Ministeriale 16/03/1998.
Nella fattispecie, ipotizzando di verificare una sorgente proveniente da una attività connessa con esigenze produttive, commerciali, professionali, ecc…, ed ipotizzando di verificare il presunto disturbo lamentato, durante il periodo di riferimento notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00), presso l’abitazione del presunto disturbato, i limiti da considerare sono quelli dettati dal criterio differenziale di immissione che impone una verifica sia a sorgente accesa e, successivamente ed eventualmente anche a sorgente spenta (che non comporti una immissione superiore a 3 dB[A), ad infissi sia chiusi che aperti al fine di identificare la presunta sorgente disturbante e la situazione più gravosa per il presunto disturbato.
Nella situazione de quo i limiti da non superare sono di 40 dB[A] ad infissi aperti e 25 dB [A] ad infissi chiusi, sotto queste soglie non si applica il criterio appena descritto.
Il locale deve effettuare le misurazioni dei decibel? Deve avere una relazione sul possibile inquinamento acustico che produce?
L’attività ovviamente deve essere debitamente autorizzata dall’Autorità Competente, nel momento in cui la stessa Attività, ai sensi della Legge Quadro sull’inquinamento Acustico n°447/95, dalla Legge Regionale n°34/2009 e del Decreto del Presidente della Repubblica n°227/2011, debba essere dotata di uno Studio di Impatto Acustico, va da sé che nell’incartamento prodotto e presentato al momento della richiesta destinata all’apertura ed all’esercizio della stessa sarà presente documentazione idonea prodotta da un Tecnico in Acustica Ambientale.