Accesso civico

L’accesso civico, previsto dall’art. 5 comma 1 del D.lgs 33/13 prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Anche nell’ultima delibera dell’ANAC n. 309 del 28/12/2016, l’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

Come si esercita:

La richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 comma1 del decreto trasparenza, deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Arpacal con una delle seguenti modalità:

inviando una mail all'indirizzo:

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inviando una PEC all'indirizzo:

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con consegna diretta tramite posta ordinaria all’indirizzo:

  • Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza -  via Degli Angioini 143/A - 88100 Catanzaro

con consegna diretta presso:

  • Ufficio Relazioni con il pubblico Arpacal - Via Lungomare Località Mosca - 88100 Catanzaro

In evidenza:

 

Conclusione del procedimento:

Entro30 giorni dalla richiesta, l’Amministrazione verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e in caso di esito positivo, pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale dell’Arpacal, e nel contempo informa il richiedente circa l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo dl collegamento ipertestuale.

Responsabile del procedimento per l'accesso civico 

  • Attualmente in attesa di nomina

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:

  • Avv. Maria Francesca Gatto (Commissario Straordinario Arpacal)

In evidenza:

 

 

Accesso generalizzato

L’accesso civico generalizzato, previsto dall’art.5 c.2 del Decreto Trasparenza, prevede, forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs33/decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

L’accesso generalizzato si delinea come fatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli pubblici e/ privati indicati all’art. 5 bis commi 1 e 2 e dall’altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni ( delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016).

Come si esercita:

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta. Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell’amministrazione. Ciò significa: che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso. La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis, comma 2, se l’amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta.

Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Ai sensi del c. 9 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Avverso la decisione dell’ente o dell’amministrazione ovvero a quella del RPCT dell’amministrazione, il controinteressato può proporre ricorso al TAR.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall’istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis co. 2 lett. a) relativi alla protezione dei dati personali. Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell’istanza nonostante la sua opposizione.

La normativa prevede che si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Presentazione della richiesta:

la richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 comma1 del decreto trasparenza, deve essere indirizzata alternativamente a :

  • Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
  • L' RPCT dell’Arpacal - Via Degli Angioini 143/A - 88100 Catanzaro
  • Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via lungomare Località Mosca -88100 Catanzaro

tramite posta elettronica:

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tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:

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tramite posta elettronica:

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (per richiesta di informazioni su servizi ed attività dell’Agenzia, informazioni ambientali etc)

con consegna diretta tramite posta ordinaria all’indirizzo:

  • Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza -  via Degli Angioini 143/A - 88100 Catanzaro

con consegna diretta presso:

  • Ufficio Relazioni con il pubblico Arpacal - Via Lungomare Località Mosca - 88100 Catanzaro

 

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Registro degli accessi

In questa sezione Arpacal pubblica l'elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione secondo la Determinazione Anac n. 1309/2016.

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