La Signora S.I. scrive dalla provincia di Reggio Calabria per chiederci: Proprio accanto casa mia c'è una azienda agricola per la trasformazione di agrumi, con tanto di macchinari che producono dei rumori insopportabili notte e giorno. In tutti questi anni ho cercato di mediare amichevolmente riguardo i loro orari di lavoro, vivendo noi in modo tranquillo, ma puntualmente i "miei vicini" non li rispettano. Chiedo quindi il vostro aiuto per stabilire se questi "signori" possono fare quello che vogliono in un centro abitato senza che prendano dei provvedimenti, per farci dormire almeno la notte.

 

Risponde il Dirigente del Servizio Radiazioni e Rumore del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria, Ing. Francesco Suraci.

“I titolari delle attività produttive e commerciali, possono gestire la propria attività mediante l’utilizzo di sorgenti rumorose (impianti, macchine e attrezzature), nel rispetto delle procedure di cui all’art. 8 della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, e relativo Nulla Osta Acustico - o su quanto richiesto dall’art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227”, che, per specifiche attività, “le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti per la zona di riferimento”, definisce la modalità del ricorso, da parte del titolare dell’attività, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà invece che la documentazione di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ott. 1995, n. 447.

Il Comune competente territorialmente, può permettere l’utilizzo di sorgenti rumorose a servizio delle attività produttive e commerciali, per le situazioni nelle quali si   sia concluso l’iter amministrativo comunale.

In particolare la presenza agli atti degli uffici comunali della redazione di uno studio di impatto acustico e/o nulla osta acustico, o altra documentazione, di cui alla normativa succitata, che permetta la gestione dell’esercizio con l’utilizzo di sorgenti rumorose, sulla base quindi di atti autorizzativi o di deposito agli atti del Comune.

Per quanto riguarda l’Arpacal, Ente Strumentale della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale n. 34 del 2009, art. 27 comma 2, è uno degli organi di cui possono avvalersi, con riferimento alle prestazioni tariffate dall’Agenzia, le amministrazioni comunali che sono titolari delle funzioni amministrative di controllo in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente.

Si comunica inoltre che nello svolgimento dell’attività di supporto agli enti locali, l’Arpacal effettua con il proprio personale specifiche misurazioni fonometriche per rilevare i valori dei livelli di rumore ambientale generato dalle sorgenti inquinanti,   successivamente all’espletamento o non di una prima fase di accertamento tecnico-amministrativo svolta dal personale dell’Amministrazione Comunale.

Inoltre lo stesso personale dovrà espletare una fase preliminare di contatto con i ricettori esposti alle immissioni sonore, per la conoscenza degli orari nei quali i ricettori evidenziano il maggior disturbo provocato dalle sorgenti sonore individuate che, dopo le prime misurazioni effettuate, dovranno essere oggetto di spegnimento, nonché per permettere l’accesso, al personale Arpacal ed al personale citato, presso l’abitazione dei ricettori, per lo svolgimento delle misure.

Ovviamente per l’intervento Agenziale l’Amministrazione Comunale dovrà comunicare all'Arpacal se l’effettuazione delle misure strumentali fonometriche siano reputate necessarie   anche se le sorgenti rumorose a servizio delle attività produttive e commerciali   risultino gestite abusivamente,   cioè senza la conclusione dell’iter amministrativo definito dalla normativa citata”.